NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE ABBIA DIMENTICATO DI EFFETUARE IL VERSAMENTO PUO' CON L'APPLICAZIONE DELLE SOTTOSTANTI SANZIONI PROCEDERE A SANARE LA PROPRIA POSIZIONE DEBITORIA IN AUTONOMIA, PRIMA DELLA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'ENTE.
all’1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento (“ravvedimento breve”). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni (“ravvedimento sprint”), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo
all’1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (“ravvedimento intermedio”)
al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento lungo”)
al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento biennale”)
al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento ultrabiennale”).