Per le controversie di valore superiore ad € 50.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, nonché per quelle di valore indeterminabile (ad esclusione delle controversie di cui all’art. 2, comma 2, primo periodo D.Lgs. 546/1992, aventi per oggetto l’impugnazione di atti catastali) è ammesso direttamente ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione.
Il ricorso, dovrà essere notificato, ai sensi del D.Lgs 546/1992 e s.m.i.:
alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, Via San Giovanni Bosco 13/b - 12100 - Cuneo e p.c. all’Ufficio Tributi del Comune di Boves
e dovrà essere notificato all’Ufficio Tributi dello scrivente Comune, in carta semplice, mediante una delle seguenti modalità:
a) a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo le norme degli Artt. 137 e segg. del C.P.C.;
b) mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali;
c) a mezzo Raccomandata A.R., con plico, senza busta;
d) mediante PEC all’indirizzo del Comune Comune.boves.cn@cert.legalmail.it con atto sottoscritto mediante firma digitale;
All’atto del deposito del ricorso presso la commissione Tributaria Provinciale, dovrà essere versato un contributo unificato, rapportato al valore della controversia, nella seguente misura:
€ 30,00 per le controversie di valore sino ad € 2.582,28;
€ 60,00 per le controversie di valore compreso fra € 2.582,29 ed € 5.000,00;
€ 120,00 per le controversie di valore compreso fra € 5.000,01 ed € 25.000,00;
€ 250,00 per le controversie di valore compreso fra € 25.000,01 ed € 75.000,00;
€ 500,00 per le controversie di valore compreso fra € 75.000,01 ed € 200.000,00;
€ 1.500,00 per le controversie di valore superiore ad € 200.000,01;
€ 120,00 per le controversie di valore indeterminato.
Il valore della causa dovrà essere individuato in base ai criteri dettati dall’art.12 D.Lgs. 546/1992, prendendo come riferimento il valore delle somme richieste a titolo di imposta, al netto di sanzioni e interessi. Ove l’atto impugnato sia costituito unicamente dall’applicazione di una sanzione, il valore della controversia sarà invece rappresentato dall’importo dovuto a tale titolo.
Ai sensi dell'art. 16 bis del D.lgs n. 546/1992, con riferimento ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a far data dal 1° luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali, devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel DM 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. Sino a tale data è, invece, una semplice facoltà, esercitabile indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. Tale obbligo, anche dopo il 1° luglio 2019, non sussiste per i soggetti che, in considerazione del valore della lite (sino ad € 3.000,00) decidono di stare in giudizio personalmente, quindi senza l’assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 D.lgs n. 546/1992. In tale ipotesi, deve però essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Si applica l'art. 25 bis del D.lgs n. 546/1992, rubricato "Potere di certificazione di conformità".