Istituti a tutela del Contribuente


Descrizione

Il ravvedimento operoso permette di sanare, entro precisi limiti di tempo, le omissioni o irregolarità di pagamento delle imposte sia a titolo di acconto che di saldo in base alla dichiarazione commesse dal contribuente, con conseguente riduzione delle sanzioni amministrative.Il Ravvedimento è possibile se:- la violazione non è stata ancora constatata dall’ufficio o ente impositore- non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, ecc.)

Si riportano di seguito le modalità con cui il contribuente può spontaneamente utilizzare per sanare le violazioni per omesso o ritardato versamento:RAVVEDIMENTO "SPRINT" se il pagamento avviene entro il 14° giorno di ritardo, la sanzione è pari allo 0,2% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo.RAVVEDIMENTO BREVE se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 3% dell'imposta dovuta.RAVVEDIMENTO LUNGO se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta dovuta.

Disciplina

Ai sensi dell'art. 22-bis del regolamento per la disciplina delle entrate, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, le somme dovute da parte del contribuente possono essere frazionate in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma dovuta
 
https://www.comune.boves.cn.it/Home/Regolamenti-on-line/Regolamenti-Dettagli?ID=26009-3

L’importo minimo della rata per accedere alle rateizzazioni dei debiti tributari non può essere inferiore a euro 100,00:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili

COSA E'?

Se il Comune prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggersi senza attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”.
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto.
Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.
Questi, può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.
Nella domanda occorre riportare:

l’atto di cui si chiede l’annullamento;
i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

 

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:

errore di persona;
evidente errore logico o di calcolo;
errore sul presupposto dell’imposta;
doppia imposizione;
mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.

L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

il giudizio è ancora pendente;
l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

COSA E'

Per le controversie di valore superiore ad € 50.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, nonché per quelle di valore indeterminabile (ad esclusione delle controversie di cui all’art. 2, comma 2, primo periodo D.Lgs. 546/1992, aventi per oggetto l’impugnazione di atti catastali) è ammesso direttamente ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione.

Il ricorso, dovrà essere notificato, ai sensi del D.Lgs 546/1992 e s.m.i.:
alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, Via San Giovanni Bosco 13/b - 12100 - Cuneo e p.c. all’Ufficio Tributi del Comune di Boves
e dovrà essere notificato all’Ufficio Tributi dello scrivente Comune, in carta semplice, mediante una delle seguenti modalità:
            a) a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo le norme degli Artt. 137 e segg. del C.P.C.;
            b) mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali;
            c) a mezzo Raccomandata A.R., con plico, senza busta;
        d) mediante PEC all’indirizzo del Comune Comune.boves.cn@cert.legalmail.it con atto sottoscritto mediante firma digitale;
 

All’atto del deposito del ricorso presso la commissione Tributaria Provinciale, dovrà essere versato un contributo unificato, rapportato al valore della controversia, nella seguente misura:
€ 30,00 per le controversie di valore sino ad € 2.582,28;
€ 60,00 per le controversie di valore compreso fra € 2.582,29 ed € 5.000,00;
€ 120,00 per le controversie di valore compreso fra € 5.000,01 ed € 25.000,00;
€ 250,00 per le controversie di valore compreso fra € 25.000,01 ed € 75.000,00;
€ 500,00 per le controversie di valore compreso fra € 75.000,01 ed € 200.000,00;
€ 1.500,00 per le controversie di valore superiore ad € 200.000,01;
€ 120,00 per le controversie di valore indeterminato.
Il valore della causa dovrà essere individuato in base ai criteri dettati dall’art.12 D.Lgs. 546/1992, prendendo come riferimento il valore delle somme richieste a titolo di imposta, al netto di sanzioni e interessi. Ove l’atto impugnato sia costituito unicamente dall’applicazione di una sanzione, il valore della controversia sarà invece rappresentato dall’importo dovuto a tale titolo.

Ai sensi dell'art. 16 bis del D.lgs n. 546/1992, con riferimento ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a far data dal 1° luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali, devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel DM 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. Sino a tale data è, invece, una semplice facoltà, esercitabile indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. Tale obbligo, anche dopo il 1° luglio 2019, non sussiste per i soggetti che, in considerazione del valore della lite (sino ad € 3.000,00) decidono di stare in giudizio personalmente, quindi senza l’assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 D.lgs n. 546/1992. In tale ipotesi, deve però essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Si applica l'art. 25 bis del D.lgs n. 546/1992, rubricato "Potere di certificazione di conformità".

COSA E'

 
Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997 n.218, ad eccezione di quanto previsto dall’art 5 ter, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 legge 27/12/1997 n. 446.
L’accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell’obbligazione tributaria.
 

Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
•      i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
•      i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall’ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
•      i casi in cui l’accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell’art. 1, comma 161 L. 296/2006, che siano conseguenti all’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

COSA E'
 

Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza o per le quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Comune comunica all’interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
Ciascun contribuente e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti (o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie), qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione, possono inoltrare al Comune circostanziata e specifica istanza di interpello, riguardante l’applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

In merito alla disciplina delle modalità di presentazione dell'istanza si prega di consultare il Regolamento Generale delle Entrate art. 11, reperibile al seguente link
https://www.comune.boves.cn.it/Home/Regolamenti-on-line/Regolamenti-Dettagli?ID=26009-3

COSA E'

La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992: in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 
La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

avviso di accertamento
avviso di liquidazione
provvedimento che irroga le sanzioni
rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del Dpr n. 602 del 1973)
iscrizioni di ipoteche sugli immobili (articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973)
ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

 
 

L’istanza va presentata al Comune con le stesse modalità previste per il ricorso e deve altresì riportare il contenuto integrale del ricorso, in quanto, trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato da parte del Comune provvedimento di accoglimento dell’istanza di reclamo o senza che sia stata conclusa positivamente la mediazione, il contribuente potrà costituirsi in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, con le modalità indicate al punto successivo, depositando nei successivi trenta giorni copia dell’istanza di reclamo-mediazione, che assumerà valore di ricorso, ed i relativi documenti con la prova dell’avvenuta notifica all’ente impositore.
La costituzione in giudizio prima che decorra il novantesimo giorno del procedimento di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso medesimo.
Per la presentazione dell’istanza al Comune e per la durata del procedimento, si applica la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto).
La presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per novanta giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impositivo oggetto di reclamo, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento.
La sospensione della riscossione e dei pagamenti viene meno decorso il termine di novanta giorni previsto per il procedimento di reclamo-mediazione, nonché nelle ipotesi di improcedibilità dell’istanza.