La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra
pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o
autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
e) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per
la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità
dell'occupazione.
La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono
quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità
superiore;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività
per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità
dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la
sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365
giorni l'anno. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di
applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi
considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni
La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 in ragione
della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.
La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area,
del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la
sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata
utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo
alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della giunta
La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione
all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i
restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno
solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione
residente al 31.12 dell'anno precedente ed è paro ad euro 0,60.
La tariffa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri
quadrati.
ANNO 2021 DELIBERA C.C. N. 10 DEL 30/03/2021